Dal 1° luglio per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate.
Non è invece necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Chi deve richiedere la qualificazione?
Per ottenere la qualificazione, le stazioni appaltanti dovranno presentare apposita istanza tramite l’apposita sezione dell’AUSA e trasmettere le informazioni e i dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione.
Come specificato nella dichiarazione del presidente dell’Anac:
“Non dovranno presentare la domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco ai sensi
dell’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, i seguenti soggetti:
– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le
opere pubbliche,
– Consip S.p.a.,
– Invitalia –
– Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,
– Difesa servizi S.p.A.,
– Agenzia del demanio,
– Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a.
Tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso accedere al servizio “on line” per la
presentazione della domanda di qualificazione.
I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma
17, d.lgs. 36/2023 dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della
domanda di qualificazione. Si tratta in particolare di:
i – imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori
di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;
ii – soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che
assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12
del d.lgs. 36/2023);
iii – Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti;
A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.”
Come ottenere la qualificazione?
Per ottenere la qualificazione, le stazioni appaltanti devono presentare una serie di requisiti.
Tra i requisiti premianti che favoriscono la qualificazione vi è anche la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara.
Ancora una volta è opportuno sottolineare quanto la certificazione ISO 9001 stia diventando indispensabile in numerosi settori.
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